JP Salute e Sicurezza

Aggiornamento del preposto entro il 21/12/2023: chi riguarda e perchè

Ricordiamo ancora una volta la scadenza dell’aggiornamento preposti in data 21/12/2023.
Nonostante alcuni aspetti della figura del preposto (e non solo) siano rimandati alla pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, occorre ricordare necessariamente come alcuni punti siano già stati cristallizzati e introdotti dalla Legge di Conversione n. 215/2021, con importanti integrazioni nell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Chi riguarda:
Tutti i preposti con ultimo corso svolto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale prevista oltre il 21/12/2023.

Riferimento normativo:
Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, nuovo comma 7-ter: per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

Perché la data del 21/12/2023:
Riferimento temporale di 24 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021)
Principali punti introdotti dalla Legge di Conversione n. 215/2021 rispetto alla figura del preposto:

  1. In quanto norma sanzionata penalmente, questa non può avere valore retroattivo – vietando la Costituzione norme penali retroattive.
  2. Introduzione dell’aggiornamento biennale per la formazione dei preposti, in sostituzione di quanto in vigore precedentemente con l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (quinquennale).
  3. Decade la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da integrazione del comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
  4. La modalità streaming/videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022).
  5. L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INAIL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

    In questa tabella si espone un riepilogo delle casistiche relative ai corsi preposti, in attesa del Nuovo Accordo Stato Regioni.

Casistica Scadenza
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023  Scadenza come da data prevista da precedente ASR, essendo entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione 
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023   Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione)
Corso preposto o aggiornamento svolto in data 21/12/2021 o successivamente  Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021 
Carrello
Torna in alto